Art. 3.
(Aggiornamento dei docenti).

      1. Nell'ambito delle finalità della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, indica i criteri per lo svolgimento delle attività di aggiornamento dei docenti.
      2. Per la formazione dei docenti, le università, nel predisporre i corsi di laurea per gli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria e le scuole di specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria, tengono conto delle finalità della presente legge.